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D.M. LL.PP.. 03/03/19997. In dette nuove aree può essere valutata l’eventualità di destinare zone a verde utilizzabili, nel caso, per la sistemazione dei sottoservizi. Anche in tali aree, ove occorra salvaguardare le essenze, sarà opportuno l’utilizzo di sistemi non effrattivi. ART. 6 Predisposizione dei servizi in strutture polifunzionali 1. La realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie), riguarda le aree di nuova urbanizzazione, nonché quelle urbanizzate in occasione di tutti gli interventi di cui ai comma seguenti ed in tutti i casi di interesse pubblico, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e di piani di sviluppo, ovvero le aree nelle quali l’evoluzione dei servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento degli impianti. 2. Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le "Aziende" e approvati dal "Comune". 3. Per quanto riguarda le aree già urbanizzate, la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali deve essere valutata nel corso di appositi incontri finalizzati all’esame degli interventi necessari per opere significative di ristrutturazione urbanistica, quali ad esempio metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc.. 4. In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l’interruzione dell’intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l’occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future. 5. Le esigenze di effettuazione degli interventi secondo le tipologie di cui al primo comma devono essere tenute presenti anche quando si debba sistemare un sottosuolo che interessi strade importanti turisticamente o a livello ambientale nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni progettate con particolare cura in relazione all’importanza dei manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o archeologico. 6. In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, tenendo conto, altresì, delle disposizioni concernenti la liberalizzazione di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e del d.P.R. 19 set- tembre 1997, n. 318, che può comportare nuovi interventi sui manufatti stradali. 7. Priorità di scelta degli interventi permane, comunque, alle Autorità locali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 507 del 1993 per quanto riguarda la facoltà di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali impianti, nel qual caso la relativa spesa sarà a carico percentualmente degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 47, 4° comma dell’anzidetto d.lgs. n. 507 del 1993. 8. Il maggiore onere economico sostenuto dalle Aziende per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 4 costituisce costo sostenuto nell’interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 12, art. 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481, in misura correlata alle opere progettate ed autorizzate. 9. Ove da parte delle Autorità locali vengano direttamente realizzate le strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non devono essere sistemati in sedi diverse ne dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale. Art. 7 Nuovo codice della strada 1. Le strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di servizi - devono essere accessibili dall’esterno, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 66 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, ai fini della loro ispezionabilità all’interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 2. Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o di polifore che attraversi gli incroci stessi e che sia dimensionato in modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano. Art. 8 Norme tecniche di riferimento 1. Le strutture sotterranee dei servizi devono essere realizzate, per quanto possibile, in modo tale da potere raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi compatibili. 2. I cablaggi, le linee elettriche, le linee telefoniche e telematiche e gli altri sistemi devono essere installati secondo le pertinenti Norme UNI e CEI e successivi aggiornamenti. 3. Tutti i servizi e gli elementi che li compongono devono essere sistemati in modo tale da rispettare i principi di sicurezza di cui alle disposizioni di legge, alle Norme Tecniche UNI e CEI, al fine di garantire l’efficienza del sistema, nonché facilitare tutti gli interventi necessari per l’esercizio e la manutenzione curando, in particolare, l’osservanza delle disposizioni di cui al d.m. 24 novembre 1984, nonché quelle del d.lgs n. 626 del 1994. 4. Il sistema deve essere progettato tenendo conto di eventuali rischi sismici nelle aree in cui tali rischi sono localizzati. A tal fine andranno osservate le indicazioni elaborate dai Servizi Tecnici Nazionali. 5. Particolare cura deve essere posta nel calcolo degli spazi, sia riguardo agli accessi dall’esterno, sia alla necessaria adeguata agibilità delle strutture da parte degli addetti ai lavori per le varie operazioni e l’impiego delle relative attrezzature. 6. Le gallerie, quale soluzione da privilegiare, coerentemente con le indicazioni dell’UNI e CEI, devono avere una dimensione non inferiore ai metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza, quale spazio libero di passaggi, anche per il caso di emergenza, oltre allo spazio di ingombro da riservare alle varie utenze, passerelle ed altro. 7. Per l’inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista, ad opportuna distanza, una copertura a plotte amovibili per una lunghezza da apportare all’altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni da impiegare. Art. 9 Barriere architettoniche e aspetti ambientali 1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. 2. Il Comune o l’Ente, in sede di autorizzazione di cui al comma precedente, deve accertare che nel piano delle opere siano stati previsti gli adempimenti correlati al richiamato d.P.R. n. 503 del 1996. 3. Ai fini della verifica dell’impatto delle opere sull’ambiente sono fatte salve, altresì, le disposizioni del d.P.R. 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell’allegato B) al richiamato d.P.R., inclusi nell’elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione. 4. Relativamente agli accorgimenti da porre in essere nella esecuzione delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente Direttiva, possono formare oggetto di appositi protocolli che dovranno essere adottati dai Comuni d’intesa con le Aziende. Art. 10 Programmazione 1. I Comuni interessati devono all’uopo svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti. 2. Gli adempimenti di cui al primo comma fanno carico oltre ai Comuni, agli altri soggetti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico che siano interessati dalle opere di cui alla presente Direttiva. 3. A tale scopo tutti i soggetti interessati (Comuni, Enti ed Aziende), devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nell’ambito del piano di sviluppo urbano. 4. Nelle more della realizzazione del "Piano Urbano Generale dei Servizi del sottosuolo", i Comuni, di concerto con gli altri "Enti" devono, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari sia per l’ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal P.R.G. e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "Aziende", che dovranno presentare ai Comuni e/o agli "Enti" entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività. 5. Il Comune deve provvedere, di concerto con gli "Enti" interessati a convocare una riunione con le "Aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli "Enti" interessati e dalle "Aziende" e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sulla opportunità di convocare una apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142 del 1990. 6. I Comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un regolamento che disciplini modalità e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990. Art. 11 Conferenza dei servizi 1. La conferenza, deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "Ente" e/o "Azienda" per l’aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i 90 giorni successivi 2. Nel corso della conferenza dei servizi: -devono essere definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli "Enti" e le "Aziende"; -devono essere approvati d’intesa i singoli interventi presentati dalle "Aziende" e la relativa temporizzazione secondo i criteri di cui al successivo art. 12; - deve essere scelta la soluzione da adottare per l’ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 4 in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici; -devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere. Art. 12 Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo 1. Le "Aziende", fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi di urgenza, devono presentare al Comune o agli altri "Enti" almeno tre mesi prima dell’esecuzione delle opere, i progetti, eventualmente in formato elettronico, dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi e riportati all’articolo precedente. 2. Entro 30 gg. il Comune e o gli "Enti" devono precisare i motivi dell’ eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione. 3. Qualora da parte del Comune o degli Enti, nel termine di cui al comma precedente, non vengano segnalate osservazioni o comunicati motivi ostativi alla realizzazione delle opere, le Aziende devono avviare i lavori in coerenza con le conclusioni della conferenza dei servizi, comunicando la data di inizio dei lavori stessi. |
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